Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Nella alluvione informazionale alla quale siamo quotidianamente sottoposti e considerando anche l’attuale difficile periodo di incertezza dovuto al persistere di COVID-19, senza dimenticare che spesso il burocratese è un linguaggio difficile da decifrare, abbiamo pensato di realizzare una piccola guida per potersi orientare in tutto questo oceano di comunicazioni e informazioni relativo al Superbonus.
PER OTTENERE IL SUPERBONUS
Prima di ottenere il Superbonus è necessario effettuare tre verifiche preliminari:
- L’immobile oggetto dei lavori non deve presentare abusi o difformità: questo controllo può essere effettuato richiedendo la relazione tecnica di conformità catastale e urbanistica;
- Verificare la classe energetica dell’immobile che sarà oggetto dei lavori, richiedendo l’attestato di prestazione energetica (APE), un certificato che viene rilasciato da un tecnico abilitato;
- Nel caso in cui ci sia già un progetto edilizio in corso, è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, il quale non deve però essere coinvolto nei lavori
Dopo aver superato questi tre check è possibile richiedere il Superbonus. Vediamo, ora, nel dettaglio, tutto quello che c’è da sapere su questa misura introdotta dal Governo Italiano e in particolare dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
SUPERBONUS, TUTTE LE INFORMAZIONI
Come detto, il Superbonus 110% è destinato a coloro che hanno intenzione di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio oggetto di riqualificazione, pertanto oltre a essere una scelta per il rilancio dell’economia è anche una precisa scelta in chiave ecologica. Qui di seguito le cose fondamentali da sapere sulla misura fiscale introdotta.
VALIDITÀ – Il Superbonus 110% è in vigore per tutte le spese sostenute dal 1 luglio al 31 dicembre 2021.
VINCOLO DELLE CLASSI – Alla fine dei lavori l’edificio oggetto di riqualificazione dovrà essere migliorato di almeno NR. 2 (due) classi energetiche. Se ciò non è possibile (come nel caso di edifici particolari, come gli edifici storici) la classe di approdo deve essere di almeno NR. 1 (un) grado superiore a quella di partenza. Per verificare il salto di classe energetica un tecnico abilitato deve redigere, prima e dopo i lavori, un attestato di prestazione energetica (APE).
VINCOLO INTERVENTI TRAINANTI – Gli interventi trainanti, così come definiti dal Governo, sono relativi all’isolamento termico (cappotto) e agli impianti di climatizzazione (caldaie, pompe di calore). Per poter accedere al Superbonus è necessario effettuare almeno NR. 1 (uno) di questi interventi.
GLI INTERVENTI TRAINATI – La normativa indica come interventi “trainati” gli altri interventi di riqualificazione energetica che possono essere oggetto di detrazione 110%, se effettuati congiuntamente a quelli trainanti. Alcuni di questi sono: impianto fotovoltaico, sostituzione infissi e in generale quelli che erano stati previsti con l’Ecobonus (art. 14 del Decreto Legge 4/06/2013 n.63). Attenzione: per questi interventi la detrazione è su un periodo di dieci anziché di cinque anni.
VINCOLO CONFORMITÀ DELL’IMMOBILE – Come riferito nella parte relativa alle verifiche preliminari, l’immobile oggetto di lavori di riqualificazione energetica non deve presentare abusi o difformità rispetto a quanto registrato al Catasto. In altre parole, l’immobile deve essere conforme sotto il profilo edilizio e urbanistico. Tale verifica, ripetiamo, va effettuata richiedendo – a un tecnico abilitato – la relazione tecnica di conformità catastale e urbanistica.
IMMOBILI INCLUSI NEL SUPERBONUS – Per quali immobili è possibile fare richiesta per il Superbonus 110%? Possono usufruire dell’agevolazione sia interi condomìni sia abitazioni singole (villette indipendenti e villette a schiera). Si può trattare di edifici esistenti ma possono essere eseguite anche demolizioni e ricostruzioni. Il Superbonus si può richiedere sulla prima e seconda casa al netto della quota parte che riguarda le parti comuni dell’edificio.
TIPOLOGIE DI IMMOBILI ESCLUSI DAL SUPERBONUS – Dall’agevolazione sono invece esclusi gli interventi su ville, castelli e case di lusso, corrispondenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
CHI PUÒ RICHIEDERE IL SUPERBONUS – Possono richiedere il Superbonus i condomìni, persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, IACP, cooperative di abitazione, Onlus e società sportive. Può fare richiesta del bonus il proprietario, ma anche il nudo proprietario, che è titolare dell’usufrutto, il locatario, il comodatario, purché con il consenso del proprietario.
DETRAZIONE FISCALE: TUTTE LE INFORMAZIONI – La detrazione fiscale Irpef è relativa alla spesa sostenuta per l'intervento, che ha comunque dei tetti massimi. I costi per tipologia di intervento devono essere infatti inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e province autonome territorialmente competenti, di concerto con il Ministero. In alternativa a questi prezzari il tecnico abilitato, che deve asseverare il progetto, può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile.
CREDITO DI IMPOSTA O SCONTO IN FATTURA: TUTTE LE INFORMAZIONI – La somma spesa per effettuare i lavori è detraibile in cinque anni. Tuttavia la novità – introdotta dal Decreto Rilancio – è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura da parte dei fornitori di beni e servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Quest’ultimo passaggio è molto importante perché, soprattutto per i lavori di rilevante importo che vanno detratti in 5 anni, il richiedente potrebbe non avere la capienza fiscale necessaria. Per cui è stato previsto che il credito d’imposta possa essere ceduto ad altri operatori, come ad esempio l’impresa stessa che esegue i lavori, ma anche agli istituti bancari, o alle società fornitrici di energia.
L’ASSEVERAZIONE DEL TECNICO – È necessaria l’asseverazione di un tecnico, estraneo al progetto di riqualificazione, che attesti la rispondenza dei lavori ai requisiti richiesti e la congruità delle spese. Il documento di asseverazione potrà essere richiesto a fine lavori o in corso d’opera e verrà tenuto in considerazione dal professionista abilitato (commercialista, CAF, periti contabili, ecc.) per la redazione del visto di conformità per l’accesso all’agevolazione, detrazione o credito d’imposta, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
Qui di seguito potete scaricare il provvedimento e la circolare:
▶️ https://bit.ly/2FVEiMk
▶️ https://bit.ly/3jcTumx
WEBGRAFIA
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110
https://www.crifres.it/superbonus-110/?gclid=EAIaIQobChMI0fa0yO2X6wIVDCwYCh3OmApBEAAYASAAEgKslvD_BwE
https://www.poste.it/prodotti/superbonus-altri-bonus-fiscali.html
https://www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-tasse/news/ecobonus-e-sismabonus
https://quifinanza.it/soldi/video/superbonus-110-familiari-conviventi/407530/